ARTICOLO III FACILITAZIONI Nel rispetto della propria legislazione interna le Parti si concederanno reciprocamente tutte le facilitazioni per intensificare il flusso turistico delle persone semplificando ed eliminando, per quanto possibile, gli adempimenti procedurali ed amministrativi. Inoltre, le Parti si adopereranno per facilitare l'esportazione e l'importazione di documenti e di materiale pubblicitario di natura turistica.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;150~accordo-artiii · fonte su Normattiva