1. La proprieta' delle Informazioni Tecniche sara' posseduta, come norma generale, dalla Parte in cui hanno origine tali Informazioni Tecniche; cio' e' subordinato al fatto che le Parti abbiano adeguati diritti per rivelare ed utilizzare le Informazioni Tecniche prodotte in base a contratti da loro stesse assegnati. 2. In particolare, le Parti interessate non richiederanno il trasferimento della proprieta' delle Informazioni Tecniche dall'industria ad una delle Parti come condizione per permettere la creazione o la ristrutturazione di un'entita' legale che puo' essere da esse considerata come una STD o per permettere il trasferimento di un contratto a tale entita' legale. 3. Le Parti acquisiranno la proprieta' delle Informazioni Tecniche solo se ritengono che sia impossibile fare altrimenti, e cio' dovra' essere fatto con mezzi legali o contrattuali. 4. Nulla nel presente Accordo pregiudichera' i diritti legali esistenti per quanto riguarda i rapporti tra datore di lavoro e dipendente.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art38 · fonte su Normattiva