Il rilascio e l'uso di Informazioni Tecniche di proprieta' dei contraenti e prodotte rispetto a un contratto riconosciuto dalle Parti saranno regolate dalle seguenti disposizioni: (a) Le Parti interessate autorizzeranno i loro contraenti a rilasciare le Informazioni Tecniche e le necessarie autorizzazioni o cessione di diritti per permettere agli stessi di creare o ristrutturare un'entita' legale che possa essere considerata da queste Parti come una STD e di rendere operativa tale entita', malgrado ogni clausola contraria nel contratto con questi contraenti, e subordinatamente agli obblighi di ogni Parte interessata verso terzi e all'assenza di impedimenti legali. (b) Le Parti forniranno assistenza adeguata al fine di semplificare il rilascio di Informazioni Tecniche tra i contraenti.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art40 · fonte su Normattiva