[1]Proprieta' intellettuale, negativi e lingue
[2](1) I coproduttori devono garantire che i diritti di proprieta' intellettuale relativi ad una coproduzione di cui non sono titolari saranno a loro disposizione attraverso accordi di licenza che le Autorita' competenti ritengano adeguati al fine di adempiere gli obiettivi del presente Accordo, come indicato al punto 2 dell'Allegato. (2) L'assegnazione dei diritti di proprieta' intellettuale inerenti una coproduzione, comprese la titolarita' e la licenza, sara' stabilita nel contratto di coproduzione. (3) Ciascun coproduttore deve avere libero accesso al materiale di coproduzione originale e il diritto di duplicarlo o di stamparlo, ma non il diritto a qualsiasi uso o al trasferimento dei diritti di proprieta' intellettuale, eccetto quanto convenuto dai coproduttori nel contratto di coproduzione. (4) Le coproduzioni ai sensi del presente Accordo devono essere lavorate, doppiate o sottotitolate, fino alla creazione della prima copia, nei Paesi dei coproduttori partecipanti. (5) Ciascun coproduttore e' proprietario, pro quota, del negativo originale che sara' depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio scelto di comune accordo dai coproduttori. Il laboratorio deve essere ubicato nel territorio di una delle Parti. In casi eccezionali, le Autorita' competenti possono autorizzare l'utilizzo di un laboratorio sito in un altro Paese. (6) Ciascuna coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in Italiano e in Spagnolo. La versione in lingua italiana deve essere realizzata nella Repubblica Italiana mentre quella in lingua spagnola deve essere realizzata nella Repubblica Dominicana.
Testo vigente dal 29 giugno 2023
