Le Parti riconoscono i benefici che deriveranno dalla creazione di un mercato aperto tra di loro per gli Articoli per la Difesa ed i Servizi per la Difesa. Esse garantiranno che nessuna attivita' svolta in base al presente Accordo dara' luogo a prassi commerciali sleali o a discriminazioni fra le industrie delle Parti.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art5 · fonte su Normattiva