[1]Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile

[2]1. Le Parti confermano che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. Riconoscono il ruolo benefico che le norme fondamentali del lavoro e un lavoro dignitoso possono avere sull'efficienza economica, sull'innovazione e sulla produttivita' e sottolineano l'importanza di una maggiore coerenza tra le politiche commerciali, da una parte, e le politiche sociali e del lavoro, dall'altra. 2. Le Parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti esteri diretti relativi ai beni, ai servizi e alle tecnologie ambientali, ai prodotti e ai servizi sostenibili legati alle energie rinnovabili ed efficienti sul piano energetico e alle merci con un marchio di qualita' ecologica, affrontando anche la questione dei relativi ostacoli non tariffari. 3. Le Parti si adoperano per facilitare il commercio dei prodotti che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, comprese quelli che fruiscono di regimi come il commercio equo ed etico e quelli che rispettano i principi di accountability e responsabilita' sociale delle imprese.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art293 · fonte su Normattiva