Ogni Parte s'impegna ad assistere un'altra Parte, su richiesta, fornendo servizi di indagine dei prezzi e servizi governativi di certificazione della qualita', nel caso in cui tale richiesta sia effettuata parallelamente all'acquisto di Articoli per la Difesa o di Servizi per la Difesa presso una societa' della prima Parte, in conformita' ad accordi o intese internazionali gia' applicabili o da concludere fra le Parti, oppure, in assenza di tali accordi o intese, in conformita' alle normative nazionali.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art9 · fonte su Normattiva