[1]Cooperazione nel settore dei materiali di difesa

[2]1. Le attivita' nel settore dell'industria di difesa e della politica degli approvvigionamenti della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari avverranno secondo le seguenti modalita': a. ricerca, test e progettazione; b. scambio di esperienze in campo tecnico; c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; d. approvvigionamento di materiali militari nell'ambito di produzione e programmi comuni richiesti da una delle Parti, secondo quanto stabilito dalle proprie leggi nazionali sull'importazione e sull'esportazione di materiali d'armamento; e. supporto alle industrie di difesa e agli enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione di materiali militari. 2. Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale derivante da iniziative condotte in conformita' con il presente Accordo e ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi internazionali in materia firmati dalle Parti.

Testo vigente dal 18 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;185~allegato-art6 · fonte su Normattiva