Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessita' di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;
  • b)ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificita' territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
  • c)ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilita' di accorpare piu' uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in piu' tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalita' ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una piu' agevole trattazione dei procedimenti;
  • d)procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);
  • e)assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;
  • f)garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;
  • g)prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;
  • h)prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, ne' costituisca trasferimento ad altri effetti;
  • i)prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;
  • l)prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;
  • m)prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;
  • n)prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;
  • o)prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonche' la formazione del personale amministrativo;
  • p)prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facolta' di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);
  • q)dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. ((5-bis. In virtu' degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti e' differito di tre anni)) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 28 febbraio 2012

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 237/2013

    Ha colpito questo articolo
    24 luglio 2013

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 70, 72, commi primo e quarto, 77, secondo comma, Cost., dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione del d.l. 13 agosto 2011, n. 138), che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. Per la norma di delega introdotta con legge di conversione, in quanto statuizione distinta ed autonoma dal decreto-legge, nonché riconducibile direttamente alla potestà normativa del Parlamento, non si richiedono i caratteri della necessità ed urgenza; tuttavia essa deve essere coerente con la necessaria omogeneità della normativa di urgenza, prescritta dalla giurisprudenza costituzionale. Ciò posto, la disposizione censurata, contenente misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado, in quanto diretta a realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, non può ritenersi disomogenea rispetto al contenuto del decreto-legge oggetto di conversione, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Inoltre risultano osservati i vincoli posti per la legge di delega dal quarto comma dell'art. 72 Cost. che prescrive il necessario esame in sede referente e la cosiddetta "riserva di Assemblea", anche sotto il profilo della discussione e votazione sull'articolo unico del disegno di legge di conversione, anziché «articolo per articolo», a seguito della questione di fiducia posta dal Governo. Per le stesse ragioni, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 3, 4, 5 e 5- bis del suddetto art. 1 sollevate in via consequenziale. - Sulla possibilità di conferimento della delega con legge di conversione e sulla autonomia delle relative disposizioni, v. la citata sentenza n. 63/1998. - Sul legame esistente fra decretazione d'urgenza e potere di conversione, con particolare riferimento ai caratteri della necessità e dell'urgenza e al requisito della omogeneità delle norme aggiunte in sede di conversione, v. la citata sentenza n. 22/2012. - Sulla competenza della Corte a giudicare in ordine al rispetto delle norme costituzionali sul procedimento legislativo, ma non anche sulle previsioni dei Regolamenti della Camera e del Senato, v. la citata sentenza n. 9/1959. - Sulla procedura prevista dai regolamenti parlamentari in caso di questione di fiducia posta sull'articolo unico della legge di conversione, v. la citata sentenza n. 391/1995.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 70 cost. · Art. 72 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 232/2016

    Questione infondata
    3 novembre 2016

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge n. 148 del 2011, censurato dal TAR Abruzzo, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto prevede un unico termine biennale per l'adozione di disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari, tale da scadere prima che sia operativa la soppressione del Tribunale ordinario e della Procura della Repubblica di Avezzano prevista dal d.lgs. n. 155 del 2012. Il rinvio dell'efficacia della riorganizzazione dei tribunali situati nelle aree abruzzesi colpite dal sisma del 6 aprile 2009 - disposto dall'art. 11, comma 3, dello stesso d.lgs. n. 155 e prorogato dall'art. 3- bis , comma 1, del d.l. n. 150 del 2013 - non è finalizzato a permettere una verifica della scelta e un possibile ripensamento attraverso l'esercizio della potestà correttiva delegata, bensì a coordinare il trasferimento delle funzioni con i tempi di ricostruzione delle sedi dell'Aquila e di Chieti, trovando perciò fondamento esclusivamente in esigenze logistiche e funzionali. È dunque ingiustificata la censura di disparità di trattamento e di lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione giudiziaria; ed anzi, la previsione di un termine unitario per l'esercizio della delega integrativa e correttiva risponde ai valori costituzionali di certezza del diritto e affidamento del cittadino.

    Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

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  • Ordinanza n. 98/2016

    Altra decisione
    6 maggio 2016

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2016. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2016. Il Cancelliere F.to: Roberto MILANA

    Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost. · Art. 5 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148~art1 · fonte su Normattiva