[1]Settori di cooperazione
[2]1. Le autorita' competenti cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalita' nei seguenti settori:
- a)criminalita' organizzata transnazionale;
- b)produzione, traffico, vendita, distribuzione illecita di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
- c)tratta di esseri umani e traffico di migranti;
- d)veicoli rubati;
- e)traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;
- f)reati economici, riciclaggio e reati contro il patrimonio, anche ai fini della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;
- g)reati commessi mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche e della comunicazione;
- h)altri reati che interessino le Parti. 2. Le autorita' competenti delle Parti, inoltre, cooperano nella prevenzione e repressione di atti terroristici, in conformita' con la legislazione nazionale in vigore nei loro Paesi e le convenzioni internazionali alle quali sono vincolate entrambe le Parti.
Testo vigente dal 19 dicembre 2019
