[1]di cooperazione

[2]1. Le Parti collaborano per la prevenzione e il contrasto della criminalita' nelle sue varie forme, con particolare riferimento ai seguenti settori: a. criminalita' organizzata transnazionale; b. reati contro la vita e l'integrita' fisica; c. reati contro il patrimonio; d. produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, nonche' di sostanze chimiche di base utilizzate nel processo di fabbricazione; e. tratta di persone e traffico illecito di migranti; f. traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici; g. criminalita' informatica e pedopornografia on-line; h. reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio; i. corruzione. 2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione del terrorismo. 3. Il presente Accordo non produrra' effetti in materia di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria.

Testo vigente dal 4 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-21;57~accordo-art3 · fonte su Normattiva