[1]SETTORI DI COOPERAZIONE
[2]1. Le Parti collaborano, nell'ambito dei propri mezzi, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagine sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue:
- a)Crimine organizzato transnazionale;
- b)Produzione, traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
- c)Tratta di persone e traffico di migranti;
- d)Traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico;
- e)Ricerca di latitanti e responsabili di fatti delittuosi;
- f)Identificazione degli stranieri in posizione irregolare ai fini dell'emissione del lasciapassare;
- g)Traffico illecito di beni culturali;
- h)Riciclaggio di denaro;
- i)Criminalita' informatica.
[3]2. Le Parti collaborano, inoltre nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformita' alla legislazione nazionale in vigore nei propri Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 13 giugno 2022
