[1]Limiti all'uso dei dati personali e delle informazioni classificate
[2]1. Le Parti concordano che i dati personali trasmessi nell'ambito del presente Accordo vengano utilizzati e memorizzati esclusivamente per le finalita' previste dallo stesso in conformita' con le norme della legislazione nazionale, con le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani alle quali entrambe le Parti aderiscono nonche', per la parte italiana, con le norme derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea. 2. Il trasferimento di dati personali tra le autorita' competenti delle Parti, previsto dal presente Accordo, viene effettuato in conformita' con la legislazione nazionale delle stesse, nel rispetto delle condizioni definite dalle Parti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformita' con le condizioni e i principi relativi alla protezione dei dati personali. 3. Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali ottenuti ai sensi del presente Accordo conforme a quello garantito dall'altra Parte. Adotta le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegittima, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione. 4. Le informazioni e i documenti ricevuti da un'autorita' competente in conformita' al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali se non dietro preventivo consenso scritto dell'autorita' competente che li ha forniti. 5. Su richiesta della Parte che trasmette i dati, la Parte ricevente e' obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformita' con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultino inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto con il presente Accordo o con le norme applicate alla Parte che fornisce detti dati. 6. Qualora una delle Parti del presente Accordo si renda conto che i dati ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti, adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la correzione degli stessi. 7. Ciascuna Parte, qualora si renda conto che i dati personali che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo siano inesatti, inattendibili o destino seri dubbi, lo notifica all'altra Parte. 8. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Parti conformemente con le disposizioni della legislazione nazionale e in linea con gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono. 9. Le modalita' e le misure di protezione dei sistemi per la comunicazione dei dati, attraverso i quali vengono scambiate informazioni classificate tra le Parti, vengono stabilite in conformita' con la legislazione nazionale e gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.
Testo vigente dal 19 dicembre 2019
