Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che da' esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 fra l'Italia e il Siam.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 15 marzo 1928 - Anno VI

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Mussolini - Rocco - Volpi - Belluzzo - Ciano.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~approvazione-art1 · fonte del testo