Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025. 119 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I ricorsi in appello prodotti da sudditi italiani, corporazioni, societa' o associazioni contro le sentenze di prima istanza verranno trattati dalla Corte d'appello di Bangkok.
tolto: L'appello su questioni di interpretazione della legge sara' deferito dalla Corte d'appello alla Corte Suprema (San Dika).
tolto: Qualsiasi cittadino italiano, corporazione, societa' o associazione, che sia convenuto o imputato in qualunque causa da discutersi innanzi ad un tribunale di provincia, potra' domandare il rinvio della causa ad altro tribunale. Se questa richiesta e' ammessa dall'autorita' giudiziaria locale, la causa sara' giudicata sia a Bangkok, sia sul luogo dagli stessi giudici componenti il tribunale, che sarebbe competente a Bangkok.
tolto: Nei riguardi dei diritti accordati col presente articolo, l'Italia godra' il trattamento della nazione piu' favorita.aggiunto: Protocollo-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~protocollo-art3 · fonte del testo