Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025. 124 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Senza pregiudizio delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 e per un periodo di tempo non superiore a dieci anni dal giorno dall'entrata in vigore del presenteTrattato, le seguenti merci originarie e provenienti dall'Italia non potranno in nessun caso essere sottoposte, alla loro importazione nel Siam, a dazi ad valorem superiori a quelli qui appresso indicati e precisamente:
tolto: Tessuti di cotone di ogni specie... 6 % ad valorem Automobili e camions......... 10 % » Cappelli............... 10 % » Latte condensato........... 10 % » Vini di ogni specie e Vermouth.... 12 % »
tolto: E' tuttavia inteso che il Siam potra', in ogni momento, trasformare i suddetti dazi ad valorem in dazi specifici, a condizione pero' che questi ultimi non rappresentino, in ogni caso, un aggravio superiore del dazio ad valorem sopra specificato.aggiunto: Trattato-art. 14 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art14 · fonte del testo