Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Senza pregiudizio delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 e per un periodo di tempo non superiore a dieci anni dal giorno dall'entrata in vigore del presente Trattato, le seguenti merci originarie e provenienti dall'Italia non potranno in nessun caso essere sottoposte, alla loro importazione nel Siam, a dazi ad valorem superiori a quelli qui appresso indicati e precisamente:
[2]Tessuti di cotone di ogni specie... 6 % ad valorem Automobili e camions......... 10 % » Cappelli............... 10 % » Latte condensato........... 10 % » Vini di ogni specie e Vermouth.... 12 % »
[3]E' tuttavia inteso che il Siam potra', in ogni momento, trasformare i suddetti dazi ad valorem in dazi specifici, a condizione pero' che questi ultimi non rappresentino, in ogni caso, un aggravio superiore del dazio ad valorem sopra specificato.
Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025
