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[1]E' stabilita reciproca e completa liberta' di navigazione fra i territori delle due Alte Parti contraenti. I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti avranno, sullo stesso piede dei nazionali o dei cittadini della nazione piu' favorita, piena liberta' di recarsi con le loro navi e i loro carichi nei luoghi e porti dei territori dell'altra; saranno tuttavia tenuti a conformarsi sempre alle leggi del Paese nel quale arrivano.
[2]Le navi mercantili battenti la bandiera di ciascuna delle Alte Parti contraenti, i loro equipaggi, passeggeri e carichi, godranno, sotto tutti i rapporti, al loro arrivo nei territori dell'altra Parte, sia direttamente dal Paese di origine, sia da un altro Paese e qualunque sia il luogo di provenienza o di destinazione dei loro passeggeri e carichi, gli stessi diritti, privilegi, liberta', favori, immunita' ed esenzioni, di cui godono le navi, gli equipaggi, i passeggeri, e i carichi nazionali o della nazione piu' favorita.
[3]I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno anche dello stesso trattamento per i trasporti ferroviari, per quanto riguarda le persone e le merci.
Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025
