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Per tutto cio' che riguarda l'arrivo, la permanenza, la partenza, il carico e lo scarico delle navi nei porti, harbours, docks, bacini e baie delle due Alte Parti contraenti, tutti i privilegi e tutte le facilitazioni che siano accordate da una Parte alle navi nazionali o alle navi di una terza Potenza qualsiasi saranno estesi alle navi dell'altra Parte.

Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art16 · fonte del testo