Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025. 107 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nessuna tassa di tonnellaggio, di porto, di transito, di faro, di pilotaggio, di quarantena e simili, o tasse corrispondenti di qualsiasi natura, o di qualsiasi denominazione, imposta in nome o a profitto del Governo, di pubblici funzionari, di privati, corporazioni o enti qualsiasi, sara' imposta nei porti dei territori di una delle Alte Parti contraenti alle navi dell'altra, che non sia egualmente e nelle stesse condizioni imposta, in casi analoghi, alle navi nazionali in generale o alle navi della nazione piu' favorita.
tolto: Tale eguaglianza di trattamento sara' applicata reciprocamente alle navi rispettive, qualunque sia il porto dal quale esse arrivino e qualunque possa essere la loro destinazione.aggiunto: Trattato-art. 17 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art17 · fonte del testo