Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025. 321 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nel caso in cui un suddito italiano, morendo, lasci dei beni nel Siam, o un suddito siamese, morendo, lasci dei beni in Italia, e gli aventi diritto alla successione non siano conosciuti, o siano assenti o incapaci e non rappresentati, gli ufficiali consolari interessati avranno il diritto di richiedere l'apposizione di sigilli su tutti i mobili, gli effetti e le carte del defunto, come pure che tali sigilli vengano tolti. Essi potranno procedere in persona alla liquidazione della successione, o nominare un amministratore, per procedere alla liquidazione stessa. Qualunque contestazione venisse a sorgere, saranno competenti a decidere su di essa i tribunali del Paese nel quale i beni sono situati. L'intervento consolare non sara' piu' ammesso dal momento in cui sara' constatato che non vi sono aventi diritto alla successione appartenenti alla nazionalita' dell'ufficiale consolare.
tolto: Nel caso in cui vi siano dei sudditi di una delle Alte Parti contraenti assenti o incapaci e non rappresentati, aventi diritto in una successione aperta sul territorio dell'altra, gli ufficiali consolari interessati, se il defunto non e' loro connazionale, avranno veste per richiedere l'apposizione dei sigilli su tutti i mobili, gli effetti e le carte del defunto, per assistere all'inventario e per provocare la nomina, da parte dell'autorita' locale, competente, di un amministratore della successione. Questo sara' scelto su loro presentazione, fra le persone che la legge o l'uso designano per compiere tale funzione. I suddetti ufficiali consolari avranno diritto di ottenere da tale amministratore tutte le informazioni relative alla liquidazione della successione. Il loro intervento non sara' piu' ammesso dal momento in cui tutti gli aventi diritto della stessa nazionalita' degli ufficiali consolari saranno presenti o rappresentati.
tolto: Nel caso in cui i sudditi di una o dell'altra Parte contraente siano interessati nella successione di un suddito appartenente ad una terza Nazione, le disposizioni del capoverso precedente non potranno pregiudicare i diritti riconosciuti dal Governo locale agli ufficiali dello Stato, al quale apparteneva il defunto.aggiunto: Trattato-art. 24 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art24 · fonte del testo