Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025. 103 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Sul territorio di ciascuna delle Alte Parti contraenti i sudditi dell'altra Parte potranno, come i nazionali e in conformita' di quanto e' stabilito all'art. 3 del presente Trattato, compiere ogni affare, impiantare ogni industria, aprire qualsiasi fabbrica, intraprendere ogni ricerca e sfruttamento di miniere, come pure esercitare qualsiasi intrapresa agricola e forestale alle condizioni e con le limitazioni fissate dalle leggi, ordinanze e regolamenti del Paese. Essi godranno inoltre, a tale riguardo, del trattamento della nazione piu' favorita.
tolto: Tuttavia e' inteso che il presente articolo non dovra' essere interpretato in modo da limitare l'autonomia fiscale e giurisdizionale riconosciuta al Siam col presente Trattato.aggiunto: Trattato-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art8 · fonte del testo