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[1]Il presente Trattato sostituira', dal giorno dello scambio delle ratifiche, ogni anteriore Trattato, Convenzione o Accordo, fatto tra le due Alte Parti contraenti.

[2]Da tale data ogni precedente Trattato, Convenzione o Accordo esistente fra le due Alte Parti contraenti cessera' di essere in vigore, compreso il Trattato di amicizia, commercio e navigazione firmato a Londra il 3 ottobre 1868, l'Accordo concernente l'importazione e la vendita di bevande alcooliche firmato a Roma il 5 luglio 1884 e la Convenzione supplementare al Trattato del 1868 firmata a Parigi l'8 aprile 1905.

Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art26 · fonte del testo