Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025. 99 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il presenteTrattato entrera' in vigore dalla data dello scambio delle ratifiche e rimarra' applicabile per 10 anni dalla data medesima.
tolto: Nel caso in cui ne' l'una ne' l'altra delle Alte Parti contraenti abbia notificato 12 mesi prima dello spirare dei suddetti 10 anni la sua intenzione di disdire il Trattato, questo restera' in vigore fino allo spirare di un anno dal giorno in cui una delle Alte Parti contraenti l'avra' denunziato.
tolto: Resta pero' stabilito che tale denunzia non avra' per effetto la rimessa in vigore di qualsiasi Trattato, Convenzione o stipulazione, che siano stati abrogati col presente Trattato.aggiunto: Trattato-art. 27 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art27 · fonte del testo