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[1]Il presente Trattato entrera' in vigore dalla data dello scambio delle ratifiche e rimarra' applicabile per 10 anni dalla data medesima.
[2]Nel caso in cui ne' l'una ne' l'altra delle Alte Parti contraenti abbia notificato 12 mesi prima dello spirare dei suddetti 10 anni la sua intenzione di disdire il Trattato, questo restera' in vigore fino allo spirare di un anno dal giorno in cui una delle Alte Parti contraenti l'avra' denunziato.
[3]Resta pero' stabilito che tale denunzia non avra' per effetto la rimessa in vigore di qualsiasi Trattato, Convenzione o stipulazione, che siano stati abrogati col presente Trattato.
Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025
