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[1]I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti avranno piena liberta', anche insieme colle loro famiglie, di entrare nel territorio dell'altra Parte, di viaggiarvi, di soggiornarvi o risiedervi, come pure di uscirne.
[2]Saranno loro garantite protezione e sicurezza permanenti, sia nei riguardi delle persone come dei beni, nello stesso modo dei nazionali, sotto condizione tuttavia di conformarsi alle leggi del Paese e con riserva dell'osservanza e dell'applicazione delle leggi di polizia riguardanti gli stranieri.
[3]I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti potranno, in qualunque luogo del territorio dell'altra, esercitare, in conformita' delle leggi del paese, la loro professione e tutti i mestieri leciti, darsi al commercio o all'industria, esercitare il traffico, tanto all'ingrosso quanto al minuto, di tutti i prodotti e articoli del commercio lecito sia in persona, sia per mezzo di rappresentanti, soli o in societa' con stranieri o nazionali; essi potranno prendere al loro servizio, per qualsiasi impiego, quelle persone che loro converranno.
[4]Essi potranno, alle condizioni fissate dalla legislazione locale, acquistare in piena proprieta', possedere, occupare, vendere o trasmettere per successione, testamento, donazione e per ogni qualsiasi altro titolo, prendere o cedere in affitto tutti gli immobili, costruiti o non, destinati ad abitazione o a qualsiasi uso lecito, commerciale, industriale, agricolo o di qualsiasi altra specie, sotto riserva delle disposizioni stabilite, nell'interesse della sicurezza nazionale, per alcune zone o per alcune localita' dalle leggi relative al soggiorno e allo stabilimento degli stranieri. Essi potranno ugualmente acquistare, possedere e trasmettere per successione, testamento, donazione, o per qualsiasi altro titolo, beni e effetti mobili di ogni specie.
Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025
