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I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno, in tutto il territorio dell'altra, completa liberta' di coscienza. Essi potranno costruire e possedere chiese, esercitare privatamente e pubblicamente il loro culto, costruire e mantenere cimiteri, seguendo i loro costumi religiosi, come pure fondare istituzioni educative e opere religiose, ospitaliere e di carita', conformandosi tuttavia alle leggi, ordinanze e regolamenti del Paese.

Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art4 · fonte del testo