Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025. 115 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno esenti, nel territorio dell'altra, da ogni servizio militare obbligatorio nelle truppe regolari di terra e di mare, nelle guardie o nelle milizie nazionali. Essi saranno esenti da ogni requisizione militare o prestazione militare di qualsiasi specie, ad eccezione dei gravami derivanti dal possesso o dalla locazione di beni immobili e delle prestazioni e requisizioni militari, che saranno sopportate egualmente dai nazionali, a titolo di proprietari o locatari di beni immobili. Essi non saranno obbligati a pagare alcuna tassa che sia imposta in luogo e vece del servizio militare personale. Essi saranno esenti da ogni prestito forzoso e da ogni contribuzione straordinaria imposta in tempo di guerra.aggiunto: Trattato-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art6 · fonte del testo