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[1]Sul territorio di ciascuna delle Alte Parti contraenti i sudditi dell'altra Parte potranno, come i nazionali e in conformita' di quanto e' stabilito all'art. 3 del presente Trattato, compiere ogni affare, impiantare ogni industria, aprire qualsiasi fabbrica, intraprendere ogni ricerca e sfruttamento di miniere, come pure esercitare qualsiasi intrapresa agricola e forestale alle condizioni e con le limitazioni fissate dalle leggi, ordinanze e regolamenti del Paese. Essi godranno inoltre, a tale riguardo, del trattamento della nazione piu' favorita.

[2]Tuttavia e' inteso che il presente articolo non dovra' essere interpretato in modo da limitare l'autonomia fiscale e giurisdizionale riconosciuta al Siam col presente Trattato.

Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025

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