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[1]I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti avranno libero accesso ai tribunali dell'altra Parte per far valere e tutelare i loro diritti. Essi saranno liberi, come i nazionali o i sudditi o cittadini della nazione piu' favorita, di scegliersi quei legali, avvocati o procuratori che crederanno per far valere e tutelare i loro diritti davanti ai detti tribunali.

[2]Nessuna condizione o formalita' sara' imposta ai sudditi di una delle due Alte Parti contraenti per quanto concerne l'accesso ai tribunali dell'altra Parte, che non sia applicabile ai propri sudditi od a quelli della nazione piu' favorita.

Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art9 · fonte del testo