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[1]I ricorsi in appello prodotti da sudditi italiani, corporazioni, societa' o associazioni contro le sentenze di prima istanza verranno trattati dalla Corte d'appello di Bangkok.
[2]L'appello su questioni di interpretazione della legge sara' deferito dalla Corte d'appello alla Corte Suprema (San Dika).
[3]Qualsiasi cittadino italiano, corporazione, societa' o associazione, che sia convenuto o imputato in qualunque causa da discutersi innanzi ad un tribunale di provincia, potra' domandare il rinvio della causa ad altro tribunale. Se questa richiesta e' ammessa dall'autorita' giudiziaria locale, la causa sara' giudicata sia a Bangkok, sia sul luogo dagli stessi giudici componenti il tribunale, che sarebbe competente a Bangkok.
[4]Nei riguardi dei diritti accordati col presente articolo, l'Italia godra' il trattamento della nazione piu' favorita.
Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025
