Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Per evitare difficolta' che potessero nascere dal trasferimento della giurisdizione contemplata dal presente protocollo si stabilisce:

  • a)tutte le cause in cui sia stata prodotta domanda in giudizio posteriormente alla data dello scambio delle ratifiche del sopramenzionato Trattato, saranno decise dai tribunali siamesi, sia che il fatto determinante della lite sia sorto prima di tale data, sia che sia sorto dopo;
  • b)tutte le cause pendenti davanti i funzionari diplomatici o consolari italiani alla data anzidetta avranno il loro corso normale davanti a tali funzionari, fino alla loro completa definizione, e la giurisdizione del personale diplomatico e consolare rimarra' in vigore a tale scopo.

[2]In rapporto a qualsiasi causa deferita all'autorita' diplomatica o consolare italiana in virtu' della clausola b) del presente articolo o che fosse avocata dalla detta autorita' in virtu' dell'art. 2, le autorita' siamesi, a richiesta delle autorita' diplomatiche e consolari, presteranno la loro assistenza in tutto quanto puo' interessare la causa.

[3]In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno apposto la loro firma e i loro sigilli.

[4]Fatto in duplice copia, a Roma, il 9 maggio 1926 dell'Era cristiana, corrispondente al 9° giorno del 2° mese del 2469 dell'Era buddistica.

[5](L. S.) Benito Mussolini. (L. S.) Phya Sarbakich Prija.

Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~protocollo-art4 · fonte del testo