1. Nella misura in cui le spese comuni di gestione vengono regolate dalla locatrice, la conduttrice ne rimborsa alla locatrice il 50 per cento. 2. Durante il periodo iniziale, la locatrice comunichera' periodicamente alla conduttrice gli importi a carico di quest'ultima. Il versamento di tali importi, previa presentazione delle fatture, dovra' essere effettuato franco di spese e costi, a favore della Direzione Regionale delle Finanze della Carinzia, con indicazione della causale di versamento e comunque al massimo entro 6 mesi. 3. Dal momento in cui, sulla base delle fatture disponibili, potranno essere approssimativamente valutati gli oneri annuali, si procedera' al pagamento a titolo di anticipo, su base trimestrale, delle somme che saranno prevedibilmente dovute. Tali pagamenti saranno effettuati con scadenza il 1› gennaio, il 1› aprile, il 1› luglio ed il 1› ottobre. Il conguaglio finale per l'anno precedente verra' predisposto ogni volta che saranno disponibili tutte le fatture e comunque entro la fine dell'anno successivo. In caso di cessazione del rapporto di locazione, le spese di gestione verranno saldate entro un anno dalla fine del rapporto stesso.

Testo vigente dal 27 aprile 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-04-03;149~accordo-art3 · fonte su Normattiva