1. La conduttrice ha l'obbligo di fare uso corretto della cosa locata. I piccoli lavori di manutenzione corrente all'interno dei locali ad esclusiva disposizione della locatrice e della conduttrice sono a loro rispettivo carico. 2. Gli altri lavori di manutenzione e riparazione sul centro comune, di cui anche la conduttrice ha il diritto di chiedere l'esecuzione, saranno eseguiti dalla locatrice, mentre i relativi costi verranno sostenuti dalla conduttrice e dalla locatrice nella misura del 50 per cento ciascuna. Salvo i casi di pericolo imminente o di opere urgentemente necessarie per evitare maggiori danni, l'entita' e il termine per l'esecuzione dei lavori verranno stabliti di comune accordo dalla Direzione Regionale delle Finanze della Carinzia e dall'Intendenza di Finanza di Udine. La quota spese a carico della conduttrice dovra' essere versata sul conto della Direzione Regionale della Finanza della Carinzia entro 6 mesi dalla richiesta di pagamento. 3. Modifiche costruttive alla casa locata incluse quelle agli impianti tecnici possono essere effettuate solo di comune accordo.

Testo vigente dal 27 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;149~accordo-art2 · fonte su Normattiva