Adesione della Repubblica italiana alla convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso, fatta a Londra il 1° giugno 1972, e sua esecuzione
Art. 7 (Convenzione)
delle Operazioni Le Parti contraenti si riuniranno entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore di questa Convenzione ed almeno ogni cinque anni successivamente in vista di verificare l'attuazione della Convenzione.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
