Art. 6 (Convenzione)
tra le Parti Contraenti (1) In qualsiasi momento dopo che una caccia commerciale alle foche abbia iniziato, una Parte contraente puo' proporre per mezzo del Depositario che una riunione di Parti contraenti sia convocata in vista di: (a) stabilire con una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti compresi i voti unanimi di tutti gli Stati firmatari di questa Convenzione presenti alla riunione, un sistema effettivo di controllo, che includa delle ispezioni, sull'attuazione delle disposizioni di questa Convenzione; (b) istituire una Commissione per svolgere tali funzioni in base alla Convenzione come le Parti contraenti possano ritenere necessario; oppure (c) considerare altre proposte, compreso: (i) l'emanazione di pareri independenti scientifici; (ii) la costituzione, con una maggioranza di due terzi, di un Comitato consultivo scientifico al quale potranno essere assegnate alcune o tutte le funzioni richieste allo SCAR in base alla presente Convenzione, qualora la caccia commerciale alle foche raggiunga dimensioni significative; (iii) lo svolgimento di programmi scientifici con la partecipazione delle Parti Contraenti; (iv) l'emanazione di ulteriori misure regolamentari, moratorie comprese. (2) Se un terzo delle Parti contraenti indica il suo accordo, il Depositario convochera tale riunione nel piu' breve tempo possibile. (3) Una riunione avra' luogo dietro richiesta di qualsiasi Parte contraente se lo SCAR riferisce che la caccia di qualsiasi specie di foche antartiche nella zona tutelata dalla Convenzione sta avendo un effetto segnatamente dannoso sui quantitativi totali o sul sistema ecologico in qualsiasi localita' specifica.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
