[1]ARTICOLO XI Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato. Potra' essere denunciato in qualsiasi momento, per mezzo di avviso, per iscritto e per via diplomatica, da una delle Parti all'altra. In questo caso, la denuncia avra' effetto sei (6) mesi dopo la data del ricevimento della notifica. Fatto a Roma il giorno 11 del mese di dicembre 1991 in due esemplari originali, in portoghese e in italiano, essendo i due testi ugualmente identici. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA REPUBBLICA ITALIANA FEDERATIVA DEL BRASILE

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;149~accordo-artxi · fonte su Normattiva