Art. 22 (Trattato)
[1]FINALI 1. Il presente Trattato e' soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Brasilia. 2. Il presente Trattato entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. Il presente Trattato e' concluso per una durata illimitata. 4. Ciascuna delle Parti potra' in ogni momento denunciarlo. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte ha ricevuto la ralativa notifica. Fatto a Roma il diciassettesimo giorno del mese di ottobre dell'anno 1989, in due esemplari originali, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per La Repubblica Italiana Per la Repubblica Federativa del Brasile G. De Michelis (firme illeggibili)
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 10 maggio 1991
