[1]ARTICOLO XIII Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato. Esso potra' essere denunciato in qualsiasi momento, a mezzo di notifica, per iscritto e per via diplomatica, da una delle Parti all'altra Parte contraente. La denuncia avra' effetto sei (6) mesi dopo la data di ricezione della notifica. Fatto ad Ancona, il tredici del mese di luglio del millenovecentonovantuno in due esemplari originali in lingua italiana. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALBANESE REPUBBLICA ITALIANA

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;148~accordo-artxiii · fonte su Normattiva