1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei. 2. La cooperazione si concentra, fra l'altro, sulla definizione e sullo sviluppo di una politica energetica. Essa riguarda anche: - il miglioramento della gestione e della disciplina del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato; - il miglioramento della qualita' e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico secondo modalita' valide dal punto di vista economico e ambientale; - la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia e l'applicazione del protocollo della Carta dell'energia relativo all'efficienza energetica e agli aspetti ambientali connessi; - l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche; - il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia; - la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico; - il trasporto e il transito dell'energia e dei materiali e dei prodotti energetici; - l'introduzione di una serie di presupposti istituzionali, giuridici, fiscali e di altro tipo necessari per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico; - lo sviluppo delle risorse idroelettriche e delle altre energie rinnovabili. 3. Le Parti si scambiano informazioni sui progetti d'investimenti nel settore energetico, in particolare per quanto riguarda la produzione di risorse energetiche e la costruzione e il ripristino degli oleodotti, dei gasdotti o degli altri mezzi di trasporto dei prodotti energetici. Le Parti annettono particolare importanza alla cooperazione in materia di investimenti nel settore energetico e al modo in cui essi sono disciplinati. Esse collaborano per applicare al meglio le disposizioni del Titolo IV e dell'articolo 46 riguardo agli investimenti nel settore energetico.

Testo vigente dal 15 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-23;149~art53 · fonte su Normattiva