1. Basandosi sulla Carta europea per l'energia e sulle dichiarazioni della conferenza di Lucerna del 1993 e della conferenza di Sofia dell'ottobre 1995, e tenendo conto del trattato della Carta per l'energia, in particolare l'articolo 19, e sul protocollo della Carta per l'energia relativo all'efficienza energetica e agli aspetti ambientali connessi, le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone. 2. La cooperazione e' intesa a combattere il degrado ambientale, mediante, in particolare: - efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente; - lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero dell'aria e dell'acqua; - ripristino ecologico; - produzione e impiego sostenibili, efficaci ed ecologici dell'energia; - sicurezza degli impianti industriali; - classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici; - qualita' dell'acqua; - riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, attuazione della convenzione di Basilea; - impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici; - protezione delle foreste; - salvaguardia delle biodiversita', zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - uso degli strumenti economici e fiscali; - mutamenti climatici globali; - educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente; - applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale. 3. La cooperazione ha luogo in particolare attraverso: - la predisposizione di programmi per fronteggiare catastrofi e altre situazioni di emergenza; - scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie; - attivita' comuni di ricerca; - il ravvicinamento delle leggi alle norme comunitarie; - la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'energia, e internazionale; - l'elaborazione di strategie, in particolare per quanto concerne gli aspetti globali e climatici nonche' ai fini di uno sviluppo sostenibile; - studi sull'impatto ambientale. 4. Le Parti promuovono e sviluppano la cooperazione su questioni inerenti alla salute umana, in particolare attraverso l'assistenza tecnica, per la prevenzione e la lotta contro le malattie e la protezione delle madri e dei bambini.

Testo vigente dal 15 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-23;149~art54 · fonte su Normattiva