1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea dell'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei. 2. La cooperazione si concentra sull'elaborazione e sullo sviluppo di una politica energetica e riguarda, fra l'altro: - il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato; - il miglioramento dell'approvvigionamento energetico, compresa la sicurezza delle forniture, secondo modalita' valide sotto il profilo economico e ambientale; - la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia e l'applicazione del protocollo della Carta dell'energia relativo all'efficienza energetica e agli aspetti ambientali connessi; - l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche; - il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia; - la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico; - il trasporto e il transito dei materiali e dei prodotti energetici; - l'introduzione di una serie di presupposti istituzionali, giuridici, fiscali e di altro tipo necessari per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico; - lo sviluppo delle risorse idroelettriche e delle altre energie rinnovabili. 3. Le Parti si scambiano informazioni sui progetti d'investimenti nel settore energetico, in particolare per quanto riguarda la produzione di risorse energetiche e la costruzione e il ripristino degli oleodotti, dei gasdotti o degli altri mezzi di trasporto dei prodotti energetici. Le Parti annettono particolare importanza alla cooperazione in materia di investimenti nel settore energetico e al modo in cui sono disciplinati. Esse collaborano per applicare al meglio le disposizioni del Titolo IV e dell'articolo 44 riguardo agli investimenti nel settore energetico.
Testo vigente dal 27 gennaio 2009
