[1]ARTICOLO II La Base

[2]1. Le Parti collaboreranno nell'uso della Base, che consiste in: a. un segmento mobile a mare, per il controllo e il lancio di satelliti e piattaforme suborbitali e per la ricerca spaziale, attualmente situato ad Ungwana Bay; b. un segmento a terra, nell'area di Ngomeni, per il controllo e il supporto nel lancio di satelliti e delle piattaforme suborbitali, per l'acquisizione, l'elaborazione, l'archiviazione e la divulgazione di dati e per la ricerca spaziale. L'infrastruttura critica presso la Base e' descritta nell'Allegato 1. 2. La Base sara' utilizzata per la scienza aerospaziale, la scienza e la tecnologia spaziali, la ricerca e le applicazioni cosi come per il controllo e il monitoraggio di veicoli spaziali, le applicazioni di navigazione e qualsiasi altra attivita' concordata tra le Parti. I settori di attivita' comprenderanno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

  • a)Scienza e tecnologia dello spazio;
  • b)Osservazione della Terra, applicazioni e servizi;
  • c)Supporto ai servizi di sorveglianza anche mediante l'utilizzo del segmento mobile;
  • d)Comunicazioni spaziali;
  • e)Telemedicina;
  • f)Acquisizione dati satellitari;
  • g)Servizi di controllo e telemetria;
  • h)Lancio e controllo di satelliti e piattaforme suborbitali;
  • i)Ricerca atmosferica;
  • i)Applicazioni e servizi di navigazione e di posizionamento;
  • k)Istruzione e formazione;
  • l)Telerilevamento. 3. Le Parti si impegnano ad utilizzare la Base unicamente per fini pacifici.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;149~artii · fonte su Normattiva