Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1939 al 22 dicembre 2008. 1058 parole tolte, 20 parole aggiunte in 42 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, concernente il riordinamento degli Istituti privati di istruzione media, con le seguenti modificazioni:
tolto: Il primo comma dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:
tolto: «E' istituito l'Ente Nazionale dell'Insegnamento Medio (E. N.I.M.) col compito di istituire e gestire istituti d'istruzione media (classica, scientifica, magistrale, artistica, tecnica e professionale) per delega dello Stato e di portare una fondamentale unita' didattica, educativa e politica negli Istituti privati d'istruzione media».
tolto: L'art. 8 e' sostituito dal seguente:
tolto: «I Comuni e le Provincie e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che gestiscano, o intendano istituire, istituti d'istruzione media pareggiati o parificati possono chiedere che gli Istituti stessi siano gestiti per delega dall'Ente o da esso istituiti e gestiti.
tolto: «La domanda e' rivolta all'E.N.I.M., che la sottopone, col suo parere, al Ministro per l'educazione nazionale, il quale decide, con proprio decreto e di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.
tolto: «In caso di accettazione della domanda di pareggiamento, tutta la suppellettile scolastica passa in uso gratuito all'Ente e il contributo che sara' stabilito a carico del comune o della provincia o della istituzione di assistenza e beneficenza ha carattere di spesa obbligatoria. Hanno altresi' carattere di spesa obbligatoria i contributi che saranno assunti dagli Enti locali per gli Istituti, nei casi di cui agli articoli 6 e 14 del presente decreto. In caso di accettazione della domanda di parificazione, l'Ente delegante e' tenuto a cedere in uso gratuito all'E. N.I.M. i locali, la luce, l'acqua, il riscaldamento, la suppellettile scolastica, il materiale didattico e scientifico, nonche' a garantire, salvo il conguaglio annuale con lo tasse solastiche riscosse dall'E.N.I.M., la somma che - caso per caso - sara' concordata fra l'E.N.I.M. e l'Ente delegante».
tolto: Il primo comma dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
tolto: «A tutti gli Istituti gestiti per delega dall'Ente e' riconosciuto il beneficio del valore legale degli studi e degli esami, previsto dall'art. 51 del regolamento 4 maggio 1925-III, numero 653, e dal 2° comma dell'articolo unico del R. decreto 22 ottobre 1931-IX, n. 1410».
tolto: Il secondo comma dell'art. 12 e' sostituito dai seguenti:
tolto: «Per gli alunni degli Istituti parificati l'E.N.I.M. e' autorizzato a stabilire l'importo delle tasse, in misura superiore a quella dei corrispondenti istituti Regi ove gli Enti deleganti, per necessita' di bilancio, ne facessero richiesta.
tolto: «In nessun caso potranno essere concesse dall'E.N.I.M. esenzioni, totali o parziali, dal pagamento delle tasse a favore degli alunni».
tolto: L'art. 15 e' stabilito dal seguente:
tolto: «Possono far parte dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio in qualita' di associati, quegli Istituti, gestiti da Enti o da privati che, per i mezzi e l'organizzazione di cui dispongono, e per l'azione gia' svolta nel campo dell'insegnamento, diano piena garanzia di assolvere il loro compito in modo del tutto rispondente alle esigenze dello Stato Fascista. Essi devono, all'atto della presentazione della domanda, corrispondere all'Ente nazionale per l'insegnamento medio una tassa, nella misura che sara' stabilita nello statuto. L'ammissione e' subordinata all'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.
tolto: «L'Ente nazionale per l'insegnamento medio rispettera' le speciali caratteristiche degli Istituti tenuti da Enti ecclesiastici, in ordine alle loro particolari finalita' e alla loro dipendenza dalla Autorita' ecclesiastica.
tolto: «Agli Istituti associati e' concesso, per effetto dell'ammissione all'Ente nazionale per l'insegnamento medio, il beneficio del valore legale degli studi e degli esami previsto dall'art. 51 del regolamento 4 maggio 1925-III, n. 653, e dal 2° comma dell'articolo unico del R. decreto 22 ottobre 1931-IX, n. 1410.
tolto: «A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, e' abrogato l'art. 6 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1551».
tolto: Il secondo e il terzo comma dell'art. 17 sono sostituiti dai seguenti:
tolto: «L'Ente nazionale per l'insegnamento medio esercita altresi' funzioni di vigilanza e di controllo sugli altri Istituti non Regi, mediante i propri organi ispettivi centrali e valendosi anche della collaborazione dei Regi provveditori agli studi.
tolto: «Le spese di vigilanza e d'ispezione sono a carico dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio.
tolto: «Le domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi istituti, da parte di Enti o di privati, devono essere per tramite dei Regi provveditori inoltrate all'Ente nazionale per l'istruzione media quattro mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico; il decreto di autorizzazione per l'apertura sara' emanato dal Ministro per l'educazione nazionale, su proposta dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio.
tolto: «I requisiti morali, politici e professionali dei quali il richiedente deve essere provvisto, nonche' ogni altra condizione relativa all'apertura, saranno fissati nello statuto».
tolto: Dopo l'art. 17 e' aggiunto il seguente articolo 17-bis:
tolto: «L'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e' sostituito dal seguente:
tolto: «Gli Istituti privati, parificati e pareggiati, possono, udito il parere dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio, essere sussidiati dal Ministero dell'educazione nazionale».
tolto: Il primo comma dell'art. 19 e' sostituito dal seguente:
tolto: «L'Ente nazionale per l'insegnamento medio adotta per tutti gli Istituti non Regi, una pagella approvata dal Ministro per l'educazione nazionale, la quale e' posta in vendita dall'Ente a totale suo beneficio, al prezzo che sara' fissato dallo stesso Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze».
tolto: L'art. 20 e' sostituito dal seguente:
tolto: «Il Ministro per l'educazione nazionale puo', sentito in ogni caso l'Ente nazionale per l'insegnamento medio, ordinare la radiazione di quegli Istituti associati che, a suo giudizio, non abbiano piu' i requisiti richiesti per farne parte; puo', inoltre, su proposta dell'Ente decretare - per ragioni di ordine morale, politico o didattico - la chiusura degli Istituti privati autorizzati.
tolto: «Udito il parere dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio, il Ministro per l'educazione nazionale puo' decretare la revoca della parificazione concessa agli Istituti delegati di cui all'art. 8, e - di concerto con il Ministro per le finanze - sopprimere, con proprio decreto, gli Istituti pareggiati di cui agli articoli 6 e 8».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 5 gennaio 1939-XVII
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Bottai - Di Revel
tolto: Visto, il Guardasigilli: Solmiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1939-01-05;15~art1 · fonte del testo