Art. 10 (Allegato 1 Statuto)
GENERALE 1. Il Direttore Generale sara' il principale dirigente della Societa' nonche' suo rappresentante legale. Il Direttore Generale sara' coadiuvato dai Direttori. Il Direttore Generale lavorera' in stretto rapporto con i Direttori in ogni campo di attivita'. 2. Il Direttore Generale e, dopo aver consultato il Direttore Generale stesso, i Direttori saranno nominati dal Consiglio per un periodo non superiore ai 5 anni. I loro contratti di impiego saranno approvati dal Consiglio e saranno firmati dal Presidente del Consiglio per conto della Societa'.
Testo vigente dal 18 gennaio 1995
