Art. 9 (Allegato 1 Statuto)
DI VOTO 1. Ciascuna Parte Contraente avra' diritto ad un solo voto indivisibile espresso dal delegato designato allo scopo dai Membri interessati. 2. "Maggioranza semplice" significa meta' del capitale, purche' il numero dei voti contrari non superi la meta' del numero delle Parti Contraenti. 3. "Maggioranza qualificata: significa 2/3 del capitale, purche' il numero dei voti contrari non superi la meta' delle Parti Contraenti. 4. "Unanimita'" significa almeno 2/3 del capitale e nessun voto contrario delle Parti Contraenti, purche' tutte le Parti abbiano avuto modo di votare. 5. In caso di urgenza, oppure su richiesta di una o piu' delegazioni, il Presidente sottoporra' al Consiglio, per la relativa decisione, una proposta urgente; consultando i delegati individualmente mediante procedura scritta. La proposta risultera' approvata se i delegati avranno espresso il loro consenso per iscritto secondo il tipo di maggioranza richiesta. Tuttavia, se un qualsiasi delegato sollevasse immediate obiezioni, la questione sara' rimessa alla successiva sessione del Consiglio.
Testo vigente dal 18 gennaio 1995
