Se una Parte Contraente si ritira secondo l'Art. 13 della Convenzione, anche i relativi Membri dovranno ritirarsi dalla Societa' e resteranno responsabili, su richiesta dei Membri restanti, per la giusta parte che loro compete, dei futuri costi di smantellamento degli impianti ed edifici della Societa'.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15~allegato-1-statuto-art22 · fonte su Normattiva