DELLA SOCIETA' 1. I Membri si impegnano a provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti ed edifici della Societa' ed a finanziare i relativi costi in modo proporzionale alle loro quote di capitale al momento dello scioglimento. 2. Durante lo scioglimento, i Membri si impegnano anche a sostenere la Societa' ed a far fronte alle spese necessarie per mantenere l'impianto ancorche' inutilizzato, sempre in modo proporzionale alle loro quote di capitale. 3. Il Consiglio decidera' la procedura da seguire.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15~allegato-1-statuto-art24 · fonte su Normattiva