[1]Procedura di voto, deliberazioni
[2](1) Per ciascun euro (uno) di capitale sociale detenuto, il titolare ha diritto a un voto. Ciascun Socio puo' esprimere tutti i propri voti esclusivamente con voto unico e indivisibile, espresso dai delegati appositamente designati dal Socio in questione. I Soci nominati da una singola Parte contraente possono esprimere i propri voti esclusivamente in solido, con voto unico e indivisibile. (2) Per "maggioranza semplice" si intende il 50% del capitale sociale, a condizione che i Soci che esprimono parere contrario non rappresentino piu' della meta' delle Parti contraenti. (3) Per "maggioranza qualificata" si intende almeno il 77% del capitale sociale, a condizione che i Soci che esprimono parere contrario non rappresentino piu' della meta' delle Parti contraenti. (4) Per "unanimita'" si intende almeno il 90% del capitale sociale e nessun voto contrario, a condizione che tutti i Soci abbiano avuto la possibilita' di votare.
Testo vigente dal 22 dicembre 2017
