[1]Procedura di voto, deliberazioni

[2](1) Per ciascun euro (uno) di capitale sociale detenuto, il titolare ha diritto a un voto. Ciascun Socio puo' esprimere tutti i propri voti esclusivamente con voto unico e indivisibile, espresso dai delegati appositamente designati dal Socio in questione. I Soci nominati da una singola Parte contraente possono esprimere i propri voti esclusivamente in solido, con voto unico e indivisibile. (2) Per "maggioranza semplice" si intende il 50% del capitale sociale, a condizione che i Soci che esprimono parere contrario non rappresentino piu' della meta' delle Parti contraenti. (3) Per "maggioranza qualificata" si intende almeno il 77% del capitale sociale, a condizione che i Soci che esprimono parere contrario non rappresentino piu' della meta' delle Parti contraenti. (4) Per "unanimita'" si intende almeno il 90% del capitale sociale e nessun voto contrario, a condizione che tutti i Soci abbiano avuto la possibilita' di votare.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~art12 · fonte su Normattiva