[1]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA DA PARTE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEL PERSONALE DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO-AMMINISTRATIVO

[2]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, qui di seguito denominate "Parti", desiderando concludere un Accordo al fine di facilitare lo svolgimento di attivita' lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari dello Stato inviante sul territorio dello Stato ricevente, hanno convenuto quanto segue.

[3]Articolo 1 Oggetto dell'Accordo

[4]1. I familiari facenti parte del nucleo familiare convivente con un membro del personale accreditato presso le missioni diplomatiche e consolari della Repubblica Federativa del Brasile nella Repubblica Italiana e della Repubblica Italiana nella Repubblica Federativa del Brasile saranno autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un'attivita' lavorativa di tipo autonomo o subordinato nel territorio di quest'ultimo, in conformita' con le disposizioni del presente Accordo e sulla base del principio di reciprocita'. L'espressione "familiari" del capoverso precedente designa:

  • I)i coniugi non separati;
  • II)i figli non sposati minori di 21 anni;
  • III)i figli non sposati minori di 25 anni, purche' frequentino a tempo pieno corsi di studio a livello superiore;
  • IV)i figli non sposati, mentalmente o fisicamente disabili ai sensi della normativa locale. 2. Questo beneficio non si applica ai familiari del personale assunto localmente dalle Missioni diplomatiche e consolari. 3. Il suddetto beneficio si estendera' ugualmente ai familiari del personale accreditato presso la Santa Sede e presso gli Organismi internazionali aventi sede nei due Stati.

Testo vigente dal 3 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;15~accordo-art1 · fonte su Normattiva